Art. 14.
(Relazioni con l'Unione europea).

      1. La regione autonoma partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.

 

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      2. Il Presidente della regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea con il rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che hanno un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.
      3. La regione autonoma è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionali; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla regione autonoma, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.